Costo per la tenuta della contabilità in RG14 o in RG20

domenica 25 novembre 2012




Relativamente alle imprese in contabilità semplificata di cui all’Art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 obbligate alla compilazione del Quadro RG dell’Unico, il costo da esse sostenuto per la tenuta della contabilità deve essere inserito:

·         Nel rigo RG14 e cioè nel rigo dedicato ad accogliere le “spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo” se tale costo si riferisce ad una prestazione ricevuta da un lavoratore autonomo sia nel caso in cui quest’ultimo sia un professionista iscritto in un albo professionale sia nel caso in cui quest’ultimo non sia un professionista iscritto in un albo professionale. Nello stesso rigo va inserito anche il contributo previdenziale obbligatorio previsto per i professionisti iscritti in un albo professionale e non soggetto a ritenuta d’acconto o il contributo previdenziale facoltativo previsto per i lavoratori autonomi non iscritti in un albo professionale che, a differenza del precedente, è assimilato fiscalmente al corrispettivo e quindi soggetto a ritenuta d’acconto.

·         Nel rigo RG20 e cioè nel rigo dedicato ad accogliere gli “Altri componenti negativi” se tale costo si riferisce ad una prestazione ricevuta da un soggetto diverso dai precedenti come ad esempio un centro elaborazione dati anche in forma di impresa individuale.

Le eventuali spese anticipate documentate addebitate ex Art. 15 del D.P.R. n. 633 del 1972 in fattura vanno valutate caso per caso.

La distinzione quindi non è tanto nell’oggetto della prestazione ricevuta ma dal soggetto che la eroga.


Fonte: la rete




Sanatoria per omesso invio modello EAS

lunedì 2 luglio 2012


In riferimento all'art.2 comma 1 del D.L. n.16 del 02/03/2012 convertito nella Legge n.44 del 26/04/2012, l'omesso invio del Modello EAS cioè la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art.148 del TUIR e dell'art.4 del DPR n.633/1972, che prevede, tra l’altro, la decommercializzazione delle quote e corrispettivi specifici versati da soci, associati e tesserati,  è sanabile: gli enti associativi possono presentare in ritardo il Modello EAS e quindi regolare la propria situazione al fine di poter legittimamente usufruire delle agevolazioni suddette.

Ricordando che l'art.30 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n.2 del 28/01/2009, ha stabilito che per beneficiare della non imponibilità IRES e IVA dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello chiamato Modello EAS, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente ferma restando comunque la presenza dei requisiti qualificanti previsti dall'art.148, comma 8 del TUIR e dell'art.4 del DPR n.633/72 come ad esempio, divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento.

L'omessa presentazione del modello EAS nei termini suddetti quindi comporta la decadenza dei benefici fiscali, come richiamato nella circolare n.12/2009 dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia l’art.2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012 convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici e dei regimi fiscali opzionali, anche in caso di omissione dell'obbligo di comunicazione previsto: l'ente associativo deve assolvere a tale adempimento, pur tardivamente, ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento a carico dell'ente stesso.

Pertanto, gli enti associativi benché in possesso dei requisiti sostanziali previsti ma che non hanno ottemperato all'invio del modello nei termini previsti, possono evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali presentando detto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato.

Occorre infine che, alla stessa data  della presentazione del modello EAS "tardivo", occorre versare la sanzione amministrativa prevista che è pari ad euro 258,00 tramite modello F24, senza possibilità alcuna di compensazione con eventuali crediti disponibili, indicando come codice tributo "8114", denominato "Sanzione di cui all'art.11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n.16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS" e come anno di riferimento l’anno per cui si effettua il versamento.



Fonte: la rete

Autodichiarazione in fattura per i contribuenti in regime dei minimi 2012

giovedì 31 maggio 2012


I contribuenti che godono del regime fiscale di vantaggio ex Art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, devono, cioè quelli che usufruiscono del’imposta sostitutiva del 5 %, devono inserire nella propria fattura emessa la seguente dicitura:

“Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, L. 244/2007 come modificato dall'art. 27, D.L. 98/2011 e pertanto non soggetta a Iva né a ritenuta ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820/2011”.

Inoltre devono inserire o allegare alla fattura emessa la seguente autodichiarazione:

“Il sottoscritto NOME COGNOME, nato a COMUNE (PROVINCIA) il GG/MM/AAAA, esercente attività di LA PROPRIA, con domicilio fiscale in COMUNE Via NOME VIA NUMERO CIVICO, avente Codice Fiscale AAA BBB 12C34 D567E e Partita IVA 01234567891

DICHIARA

- di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 1, commi 96-117, L. 244/2007 come modificato dall'art. 27, D.L. 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti;

- di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'art. 27, comma 1, D.L. 98/2011.

In fede

Luogo e data                                                                                                   Firma per esteso”



Fonte: la rete

Regime dei minimi 2012 non soggetti a ritenuta di acconto

venerdì 23 dicembre 2011

Con riferimento al precedente post di cui sotto, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 185820 del 22/12/2011 al punto 5.2, chiarisce che i ricavi d’impresa e i compensi da lavoratore autonomo prodotti dai “nuovi minimi” a far data dal 01/01/2012 non saranno soggette a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Di conseguenza le fatture con indicazione della ritenuta d’acconto già emesse ma che non saranno saldate entro e non oltre il 31/12/2011 dovranno necessariamente essere modificate.

In relazione a quest’ultimo punto i dubbi da chiarire ulteriormente sono la sorte delle fatture con indicazione della ritenuta d’acconto emesse e pagate in parte e la validità o meno del criterio della cassa allargata.

Tuttavia si ricorda che i lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’acconto dovrebbero sempre emettere le fatture all’atto del pagamento quindi non dovrebbero mai esistere delle fatture emesse e non ancora pagate: la fattura emessa nasce già pagata.

Fonte: la rete