Soppressione per le S.r.l. dell’obbligo di tenuta del libro soci

sabato 30 ottobre 2010

Il Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008, convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009, al comma 12-septies dell’Art. 16 ha modificato l’Art. 2478 del Codice Civile, sopprimendo, a partire dal 30/03/2009, per le Società a Responsabilità Limitata l’obbligo di tenuta del Libro dei Soci e il conseguente deposito dell'elenco soci, unitamente al bilancio di esercizio, presso il Registro delle Imprese.
Le conseguenze di tale disposizione sono le seguenti:
·         riguardo al momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie, nella previgente disciplina, l’Art. 2470 del c.c. stabiliva che il trasferimento delle quote sociali era valido ed efficace tra le parti per effetto del consenso manifestato dalle stesse e nei confronti della società solo dal momento dell’annotazione nel libro soci dell’atto traslativo, effettuata a cura degli amministratori e a condizione che il medesimo fosse stato depositato presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione territoriale è stabilita la sede sociale, mentre ora la nuova disposizione individua l’efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie nel momento del deposito del relativo atto presso il registro delle imprese;
·         abrogazione dell’obbligo di iscrizione nel libro dei soci dell’eventuale espropriazione di partecipazioni societarie precisando che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall’iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci;
·         eliminando il Libro dei Soci dall’elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta, gli amministratori devono tenere, oltre al libro delle decisioni assunte da essi stessi, soltanto il libro delle decisioni dei soci;
·         soppressione contestuale dell’obbligo di presentazione presso il registro delle imprese dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali;
·         riguardo la disciplina di convocazione dell’assemblea, in mancanza di indicazioni stabilite dall’atto costitutivo, la convocazione avviene con lettera raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese;
Tuttavia anche se a livello legislativo non esiste più l’obbligo di tenuta del Libro dei Soci per le Società a Responsabilità Limitata, tale l’obbligo potrebbe essere previsto per disposizione statutaria.
Pertanto per le Società a Responsabilità Limitata può verificarsi che:
a)      la società non tiene più il Libro dei Soci;
b)      la società o per obbligo statutario o per libera scelta può scegliere di tenere il Libro dei Soci o senza farlo preliminarmente bollare oppure facendolo preliminarmente bollare a titolo facoltativo.
Di conseguenza l’Ufficio del registro delle imprese provvederà alla bollatura dei libri in questione qualora sia richiesta.

Fonte: la rete

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