Con riferimento al precedente post di cui sotto, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 185820 del 22/12/2011 al punto 5.2, chiarisce che i ricavi d’impresa e i compensi da lavoratore autonomo prodotti dai “nuovi minimi” a far data dal 01/01/2012 non saranno soggette a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Di conseguenza le fatture con indicazione della ritenuta d’acconto già emesse ma che non saranno saldate entro e non oltre il 31/12/2011 dovranno necessariamente essere modificate.
In relazione a quest’ultimo punto i dubbi da chiarire ulteriormente sono la sorte delle fatture con indicazione della ritenuta d’acconto emesse e pagate in parte e la validità o meno del criterio della cassa allargata.
Tuttavia si ricorda che i lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’acconto dovrebbero sempre emettere le fatture all’atto del pagamento quindi non dovrebbero mai esistere delle fatture emesse e non ancora pagate: la fattura emessa nasce già pagata.
Fonte: la rete
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