Sanatoria per omesso invio modello EAS

lunedì 2 luglio 2012


In riferimento all'art.2 comma 1 del D.L. n.16 del 02/03/2012 convertito nella Legge n.44 del 26/04/2012, l'omesso invio del Modello EAS cioè la comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art.148 del TUIR e dell'art.4 del DPR n.633/1972, che prevede, tra l’altro, la decommercializzazione delle quote e corrispettivi specifici versati da soci, associati e tesserati,  è sanabile: gli enti associativi possono presentare in ritardo il Modello EAS e quindi regolare la propria situazione al fine di poter legittimamente usufruire delle agevolazioni suddette.

Ricordando che l'art.30 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 convertito nella Legge n.2 del 28/01/2009, ha stabilito che per beneficiare della non imponibilità IRES e IVA dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello chiamato Modello EAS, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente ferma restando comunque la presenza dei requisiti qualificanti previsti dall'art.148, comma 8 del TUIR e dell'art.4 del DPR n.633/72 come ad esempio, divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento.

L'omessa presentazione del modello EAS nei termini suddetti quindi comporta la decadenza dei benefici fiscali, come richiamato nella circolare n.12/2009 dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia l’art.2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 02/03/2012 convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici e dei regimi fiscali opzionali, anche in caso di omissione dell'obbligo di comunicazione previsto: l'ente associativo deve assolvere a tale adempimento, pur tardivamente, ma, comunque, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e comunque prima che siano iniziate attività di accertamento a carico dell'ente stesso.

Pertanto, gli enti associativi benché in possesso dei requisiti sostanziali previsti ma che non hanno ottemperato all'invio del modello nei termini previsti, possono evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali presentando detto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione nella quale trova applicazione il regime fiscale agevolato.

Occorre infine che, alla stessa data  della presentazione del modello EAS "tardivo", occorre versare la sanzione amministrativa prevista che è pari ad euro 258,00 tramite modello F24, senza possibilità alcuna di compensazione con eventuali crediti disponibili, indicando come codice tributo "8114", denominato "Sanzione di cui all'art.11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n.16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS" e come anno di riferimento l’anno per cui si effettua il versamento.



Fonte: la rete

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