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Autodichiarazione in fattura per i contribuenti in regime dei minimi 2012

giovedì 31 maggio 2012


I contribuenti che godono del regime fiscale di vantaggio ex Art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, devono, cioè quelli che usufruiscono del’imposta sostitutiva del 5 %, devono inserire nella propria fattura emessa la seguente dicitura:

“Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, L. 244/2007 come modificato dall'art. 27, D.L. 98/2011 e pertanto non soggetta a Iva né a ritenuta ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185820/2011”.

Inoltre devono inserire o allegare alla fattura emessa la seguente autodichiarazione:

“Il sottoscritto NOME COGNOME, nato a COMUNE (PROVINCIA) il GG/MM/AAAA, esercente attività di LA PROPRIA, con domicilio fiscale in COMUNE Via NOME VIA NUMERO CIVICO, avente Codice Fiscale AAA BBB 12C34 D567E e Partita IVA 01234567891

DICHIARA

- di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 1, commi 96-117, L. 244/2007 come modificato dall'art. 27, D.L. 98/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti;

- di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5% prevista dall'art. 27, comma 1, D.L. 98/2011.

In fede

Luogo e data                                                                                                   Firma per esteso”



Fonte: la rete

Regime dei minimi 2012 non soggetti a ritenuta di acconto

venerdì 23 dicembre 2011

Con riferimento al precedente post di cui sotto, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 185820 del 22/12/2011 al punto 5.2, chiarisce che i ricavi d’impresa e i compensi da lavoratore autonomo prodotti dai “nuovi minimi” a far data dal 01/01/2012 non saranno soggette a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Di conseguenza le fatture con indicazione della ritenuta d’acconto già emesse ma che non saranno saldate entro e non oltre il 31/12/2011 dovranno necessariamente essere modificate.

In relazione a quest’ultimo punto i dubbi da chiarire ulteriormente sono la sorte delle fatture con indicazione della ritenuta d’acconto emesse e pagate in parte e la validità o meno del criterio della cassa allargata.

Tuttavia si ricorda che i lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’acconto dovrebbero sempre emettere le fatture all’atto del pagamento quindi non dovrebbero mai esistere delle fatture emesse e non ancora pagate: la fattura emessa nasce già pagata.

Fonte: la rete

Regime dei minimi 2012 e ritenuta di acconto

lunedì 19 dicembre 2011

Il nuovo regime dei minimi prevede un’aliquota a titolo d’imposta del 5% al posto della precedente 20% che resta valida fino all’anno d’imposta 2011 mentre la ritenuta d'acconto resta ferma al 20%: in generale tutti i contribuenti minimi soggetti a ritenuta d’acconto, come i professionisti “con cassa” o “senza cassa”, accumuleranno crediti con il Fisco.

In estrema sintesi questo è il panorama per i minimi di nuova generazione: essi subiranno su ogni fattura emessa un ritenuta, e quindi creando fattura dopo fattura paradossalmente un credito da usare per compensare il saldo, maggiore del saldo cui sono soggetti.

L’articolo 27 del Decreto Legge 98/2011 della manovra finanziaria ha cambiato le regole del regime dei minimi dal 2012 suscitando non pochi dubbi.

La nuova imposta porterà chi rientra nel nuovo regime dei minimi ad accumulare del credito nei confronti del Fisco, derivante dall’avere ritenute d’acconto pari al 20% dell’imponibile di importo superiore rispetto a quanto dovuto a saldo dell’imposta sostitutiva sul loro reddito che è pari al 5%.

Il credito accumulato risultante dal quadro CM dell’Unico PF potrà essere utilizzato dai contribuenti che aderiscono al regime dei minimi in compensazione di eventuali altre imposte o contributi dovuti al Fisco in caso di possesso di altri redditi oppure i contributi previdenziali alla cassa previdenziale di appartenenza, come ad esempio la gestione separata dell’INPS.

Nel caso in cui il contribuente che aderisce al nuovo regime dei minimi non abbia la possibilità di utilizzare in questo modo il credito, questo è destinato ad accumularsi per poi essere eventualmente richiesto a rimborso.

I soggetti, professionisti e imprenditori, che avevano o hanno optato per il regime delle nuove iniziative erano e sono esclusi dal meccanismo della ritenuta d'acconto perché, la stessa essendo notevolmente superiore all'imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10%, attuava e attua un prelievo fiscale anticipato molto superiore al dovuto. L’opinione è quindi che nei giorni a seguire il legislatore adotterà un provvedimento analogo per il nuovo regime dei minimi ma allo stato attuale questa è la situazione.

Fonte: la rete