L’art. 8 della Legge 383/2001 ha abolito l'obbligo di bollatura e vidimazione dei libri e dei registri obbligatori rendendole facoltative.
Il venir meno di tale obbligo interessa solo quei libri e registri la cui bollatura e vidimazione erano previste sostanzialmente dalle seguenti disposizioni legislative:
· articolo 2215 CC
· articolo 39 DPR 633/72
· articolo 22 DPR 600/73
Permane, quindi, in capo alle imprese commerciali l’obbligo alla tenuta di tali libri e registri, secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, e alla numerazione progressivamente delle pagine entro l'anno solare prima del loro utilizzo.
La bollatura dei libri sociali delle società di capitali è rimasta obbligatoria.
La Legge 2/2009 ha eliminato l'obbligo di tenuta del libro soci delle Società a Responsabilità Limitata ed attribuito alla trascrizione nel Registro delle Imprese degli atti di trasferimento delle quote pieno valore non solo verso i terzi ma anche nei riguardi della società; pertanto, anche la bollatura di tale libro per le Società a Responsabilità Limitata non è più obbligatoria, ma facoltativa.
La bollatura facoltativa riguarda:
a) i libri obbligatori previsti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile:
· Libro giornale
· Libro degli inventari
b) i libri sociali di Società a responsabilità limitata:
· Libro soci
c) i registri contabili previsti dagli articoli 39 DPR 633/72 e 14 DPR 600/73, tra cui:
· Registro delle vendite (o registro delle fatture emesse)
· Registro dei corrispettivi
· Registro degli acquisti
· Registro di prima nota
· Registro dei beni ammortizzabili
· Registro di carico dei registratori fiscali
· Registro delle merci in conto deposito, lavorazione, visione, prova, comodato ecc…
· Registro delle dichiarazioni d'intento (emesse e ricevute)
· Registro degli editori
· Registro degli onorari e delle spese
· Registro cronologico degli incassi e dei pagamenti
· Conti di mastro
Fonte: la rete
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